D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Spese di giustizia

D

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale


ART. 115 Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

ART. 116 Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
  2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

ART. 117 Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
  2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.


ART. 118 Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
  2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.
  3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
Da adm1_n
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