Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

D

ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5 BIS

Art.1 (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)

1. All’art. 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
“11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonchè nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.”.
1-bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale è abrogato.
1-ter. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
“5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.“.
2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
“5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.”.
2-bis. All’articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall’articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore”;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonchè 330 e 333 del codice civile.”.
2-ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032.”.
3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma.”.
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.
4-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7.”.

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